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Contratti di locazione agevolata
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Accordo Territoriale sulle locazioni abitative Con la riforma sulle locazioni (Legge n. 431/98) i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo possono essere di diversa tipologia:
Per i contratti di locazione a canone concordato, quelli transitori e per studenti si prevede che i testi siano definiti dalle associazioni della proprietà e dai sindacati, convocati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La determinazione dei canoni (cioè l'aspetto economico del contratto) è definito a livello locale dagli "accordi territoriali" conclusi dalle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. I contratti di locazione convenzionati o "concordati" sono legati a diverse fonti legislative. La durata minima è di tre anni. Proprietario e inquilino si accordano per un canone compreso tra un minimo e un massimo, secondo le fasce stabilite dall'accordo territoriale, sulla base delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale e delle caratteristiche dell'appartamento. Per gli inquilini che sottoscrivono un contratto convenzionato sono previste agevolazioni fiscali IRPEF. Per i proprietari sono previste agevolazioni IRPEF, riduzione dell'imposta annuale del registro e riduzione dell'aliquota ICI. |
- Testo dell'Accordo - Delibera C.S. n. 240 del 21/12/2006 |
| Riferimenti normativi |