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Contratti di locazione agevolata
 
Accordo Territoriale sulle locazioni abitative

Con la riforma sulle locazioni (Legge n. 431/98) i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo possono essere di diversa tipologia:
  1. Contratti liberi
  2. Contratti convenzionati
  3. Contratti di natura transitoria e per studenti
Ogni tipo di contratto di locazione deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità.
Per i contratti di locazione a canone concordato, quelli transitori e per studenti si prevede che i testi siano definiti dalle associazioni della proprietà e dai sindacati, convocati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La determinazione dei canoni (cioè l'aspetto economico del contratto) è definito a livello locale dagli "accordi territoriali" conclusi dalle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini.

I contratti di locazione convenzionati o "concordati" sono legati a diverse fonti legislative. La durata minima è di tre anni. Proprietario e inquilino si accordano per un canone compreso tra un minimo e un massimo, secondo le fasce stabilite dall'accordo territoriale, sulla base delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale e delle caratteristiche dell'appartamento.
Per gli inquilini che sottoscrivono un contratto convenzionato sono previste agevolazioni fiscali IRPEF.
Per i proprietari sono previste agevolazioni IRPEF, riduzione dell'imposta annuale del registro e riduzione dell'aliquota ICI.



- Testo dell'Accordo
- Delibera C.S. n. 240 del 21/12/2006

Allegato A
Allegato B
 
Riferimenti normativi

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