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Piano Casa
 

Con Delibera di C.C. n. 26 del 26/02/2010 l’Amministrazione comunale ha inteso adempiere alle procedure facoltative previste dalla Legge Regionale 28/12/2009 n. 19 (di seguito detta Legge) in ordine all’attuazione delle disposizioni previste dal “Piano Casa”, nell’intento di governare e salvaguardare ulteriormente il territorio comunale rispetto alla pedissequa applicazione delle norme di legge.

 


Quest’ultimo, per le parti che lo riguardano, è stato suddiviso in diversi ambiti (vd. elaborato planimetrico di dettaglio allegato in appendice), la cui disciplina edilizia è stata espressamente riportata nelle allegate norme di attuazione.

In particolare, nelle aree distinte dalle sigle “AEA.a(di colore celeste), “AEA.c(di colore viola), “AEA.d(di colore rosa), in quanto perimetrate ai sensi dei comma 6 dell’art. 4 e del comma 7 dell’art. 5 della Legge, sono generalmente vietati gli interventi di ampliamento e demolizione con ricostruzione previsti dagli artt. 4 e 5 dell’anzidetta legge. In via subordinata tali interventi restano consentiti a condizione che gli stessi vengano eseguiti secondo le modalità prioritariamente concordate con l’Amministrazione secondo la normativa di dettaglio che verrà redatta ed approvata in brevissimo termine.

Nell’area distinta dalla sigla “AEA.b(di colore azzurro), invece, pur essa generalmente inibita ad ogni tipo di intervento, resta unicamente possibile l’esecuzione di demolizione e ricostruzione di immobili che abbiano i requisiti tipologici e dimensionali previsti dalla Legge .

Invece, le aree distinte dalla sigla “AID(quadrettato rosso) rientrano negli ambiti urbani nei quali restano consentiti gli interventi previsti nel co. 5 dell’art. 7 della Legge, a condizione che la prevista azione di demolizione e ricostruzione a pari volumetria interessi, in maniera progettualmente unitaria, l’intero ambito come perimetrato nell’elaborato grafico allegato alla Delibera: anche in questo caso l’amministrazione ha inteso evitare interventi disaggregati attraverso una fase di convenzionamento con i privati e l’applicazione di una meccanica perequativa-compensativa.

Le aree contraddistinte con la sigla “AICP(quadrettato marrone) risultano interne ai comprensori PEEP già esistenti; benché in essi esistono alcuni suoli ancora liberi dall’edificazione, l’amministrazione ha inteso non interessarli con alcun intervento realizzativo al fine di riservarne l’utilizzo per il fabbisogno di dotazioni pubbliche secondo i parametri e le previsioni del nuovo PUC che si intenderà adottare entro termini ragionevoli.

L’area riportante la sigla “ARU(a righe verticali arancio) comprende ambiti urbani nei quali sarà possibile la localizzazione di progetti integrati per le finalità di cui ai comma 2 e 4 dell’art. 7 della Legge; in particolare, dei progetti di riqualificazione urbana di aree degradate e di insediamento di edilizia residenziale sociale.

Nelle aree urbane non interessate da alcuna perimetrazione restano possibili gli interventi previsti dalla Legge regionale in quanto compatibili con l’anzidetta normativa.

Nelle zone agricole, in adempimento alla Legge “Piano Casa”, resta possibile il cambio di destinazione d’uso delle pertinenze agricole ai fini residenziali, senza limiti volumetrici, nei casi espressamente previsti dal co.7 dell’art. 4 della anzidetta Legge.

Secondo le previsioni della norma, è possibile applicare i benefici di cui alla Legge Regionale 28 novembre 2000 n. 15 (cambio di destinazione d’uso da sottotetto ad abitazione) a tutti i sottotetti già esistenti alla data del 30 dicembre 2009, e per i 18 mesi successivi.


Per eventuali ed ulteriori informazioni rivolgersi
allo Sportello per il Piano Casa istituito presso lo Sportello Unico per l'Edilizia sito in Via Rosa Jemma.


Allegati
Elaborato planimetrico di dettaglio



 

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