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L'art. 3 comma 18 della legge finanziaria 2008 stabilisce che "i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co.2 del D. Lgs. n. 165/2001, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante".
Questo regime di pubblicità è pertanto relativo ai nuovi contratti, impieghi o incarichi e riguarda gli atti che rappresentano il titolo giuridico che dà luogo al pagamento (ad es. il singolo contratto).
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