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L’art. 7, comma 6, del D .Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006 prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza di alcuni presupposti quali l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata, determinazione della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Inoltre, l’art. 34, comma 2, del medesimo D.L. 223/2006, ad integrazione del comma 14 dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, stabilisce che amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
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